Quando lo stoccaggio diventa discarica: il necessario limite temporale

Per stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 152/2006, si intendono: "le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta".
Lo stoccaggio rappresenta una fase del processo di gestione dei rifiuti consistente materialmente nel deposito del rifiuto in un determinato sito autorizzato in attesa della sua destinazione finale.
Secondo il tenore della norma, lo stoccaggio si definisce deposito preliminare o messa in riserva in base appunto alla diversa destinazione del rifiuto rispettivamente verso lo smaltimento o verso il recupero.
Lo stoccaggio, essendo una fase di smaltimento/recupero dei rifiuti, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente preposto.
Ebbene, la norma che contiene i limiti temporali di giacenza dei rifiuti stoccati, è il D.Lgs. n. 36/2003 che, all'art. 2 lett. g), definisce la nozione di "discarica" come: "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".
Ad una attenta lettura, invero, si rileva che il Legislatore, attraverso la definizione di discarica, prescrive i limiti temporali entro i quali lo stoccaggio non configura la nozione di discarica, ma per l'appunto, un mero stoccaggio, e precisamente:
• un anno per i rifiuti stoccati destinati allo smaltimento;
• tre anni per i rifiuti stoccati in attesa di recupero o trattamento.
Come rilevato da autorevole dottrina1, la disciplina sulle discariche fornisce le prescrizioni necessarie in tema di tempi di stoccaggio; ragionando a contrario, infatti tutto quanto supera i tempi ivi previsti (distinguendo tra recupero e smaltimento) diventa una discarica2.
Sul punto si è espressa peraltro, conformemente anche la giurisprudenza di legittimità delimitando i confini di liceità e di diversificazione tra le condotte autorizzate e quelle abusive, sulla base appunto del dato temporale3.
In sintesi pertanto, si avrà un mero stoccaggio di rifiuti e non anche una discarica (abusiva) se il soggetto il quale opera l'attività di stoccaggio procede:
• ad avviarli a recupero entro il termine di tre anni dalla messa in riserva;
• ad avviali a smaltimento entro il termine di un anno dal deposito preliminare.
Pertanto, il Gestore dovrà farsi carico di quanto sopra e procedere a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti in stoccaggio entro i predetti termini al fine di non incorrere nella sanzione di discarica abusiva di rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 256, terzo comma4.