Il ruolo del professionista e delle certificazioni nella filiera delle costruzioni

Tecnici formati e consapevoli possono prevenire usi impropri e incongrui delle "certificazioni a
tutti i costi"

Il professionista, ingegnere, architetto, geometra, è chiamato a leggere e interpretare le certificazioni connesse ai processi e ai prodotti della filiera delle costruzioni, gestendo un ruolo chiave non solo nella professione progettuale e costruttiva.
D'altro canto la certificazione veste ormai di oggettivizzazione molti prodotti e processi. La certificazione diventa una quantificazione oggettiva prestazionale di fenomeni non solo tecnici, ma una dichiarazione vera e propria che una terza parte indipendente rende in merito a parametri di un prodotto o un processo o al grado in cui gli stessi sono raggiunti.
La certificazione rappresenta una specie di cartellino prestazionale universale, una moneta di significazione tecnica associata ad un prodotto, un processo, una prestazione.
Il professionista tecnico in qualità di gestore non può prescindere dai diversi tipi di certificazione che rappresentano in qualche modo una "moneta tecnica" che da' il valore di scambio di prodotti, processi e servizi.
Perché il professionista tecnico non sia inadeguato occorre che conosca i diversi tipi di certificazione, sappia leggerle, sappia interpretarle, sappia giudicarle, all'occorrenza rifiutare i prodotti che abbiano certificazioni non conformi o semplicemente non idonee agli impieghi dei prodotti stessi.
Il Decreto Legislativo 106/2017 ha previsto non solo a carico del produttore e dell'installatore, ma anche a carico del progettista e del direttore dei lavori l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda fino a 50.000 euro per chi non vigili adeguatamente sulla corretta certificazione CE riguardo ai prodotti installati. Il legislatore ha quindi previsto una forte responsabilità a carico del professionista.


Cosa ci interessa sapere principalmente?
Occorre ricordare che la certificazione di sistema qualità ISO 9001 è obbligatoria per l'affidamento di lavori pubblici alle imprese di costruzione per poter ottenere l'attestazione SOA a partire dalla 3a categoria e può essere prevista come requisito premiante per l'assegnazione di incarichi di progettazione e direzione lavori.


Che cos'è la certificazione di sistema qualità?
Ne abbiamo parlato in una pubblicazione del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a firma di un gruppo di ingegneri, un documento esplicativo e semplificativo che mira a guidare verso un approccio progressivo alla implementazione di un sistema qualità per arrivare alla certificazione di uno studio professionale.
Veniamo ai tempi più recenti. La novità introdotta dal decreto sui CAM (=Criteri Ambientali Minimi) nel dicembre 2015, ripresa dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017 è la certificazione di sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 che può essere prevista come requisito premiante per l'assegnazione di incarichi di progettazione e direzione lavori.
La stazione appaltante ha l'obbligo di assegnare l'appalto di esecuzione dei lavori, privilegiando le imprese con sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001.
Il professionista tecnico è chiamato a interpretare le certificazioni possedute dall'appaltatore per ammetterlo alla partecipazione dell'appalto. In passato talune imprese sono state ammesse alla gara senza averne i titoli, in quanto erano in possesso di certificazioni per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto dell'appalto. Nel contempo il professionista tecnico è chiamato anche ad essere interprete e giudice in merito al possesso di requisiti prettamente tecnici normalmente controllati dagli enti di certificazione o da enti equivalenti di ispezione.
Il Responsabile Unico del Procedimento RUP deve saper analizzare il significato di una certificazione per garantire il committente circa il significato della certificazione presentata in sede di gara, ad esempio in merito alla presenza di criteri ambientali nel processo di costruzione.
L'accertamento della correttezza della certificazione inerente i Criteri Ambientali Minimi non riguarda solo la costruzione. A luglio 2019 è stato pubblicato il manuale operativo per l'assegnazione dei servizi energetici con criteri di sostenibilità, ai sensi dell'art. 34 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo n. 50/2016).
La certificazione di qualità ISO 9001 è considerata elemento premiante per il mantenimento dello stato di stazione appaltante, dunque una garanzia per la collettività di adeguata capacità tecnica di gestire le procedure di appalto e non solo. Anche questo è un ben preciso input del legislatore che nell'art. 38 del D.Lgs.vo 50 con questo auspicio premiato intende prevenire le irregolarità e le debolezze spesso insite nel processo di esperimento della gara e di gestione dell'appalto da parte del committente, che negli anni hanno comportato ingenti contenziosi e geologici ritardi.
La certificazione di sistema qualità ISO 9001 di uno studio professionale per l'attività di verifica ai fini della validazione di un progetto, resa in conformità al documento tecnico Accredia RT 21 consente allo studio di validare progetti di importo fino a 20 milioni di euro.
La stazione appaltante è obbligata, per appalti di importo superiore a 1 milione di euro, ad avvalersi di uno studio certificato o di un organismo di ispezione accreditato.
Chiediamoci perché. Qual è la ratio che c'è dietro? La verifica ha come primo obiettivo quello di accertare la completezza del progetto, causa prima di tanti contenziosi tra committente e appaltatore.
Ancora una volta il tecnico e la certificazione possono assicurare una corretta fisiologia dei processi, prevenendo il patologico ricorso al contenzioso legale.


Torniamo ancora sui requisiti della sostenibilità
A livello internazionale è ormai riconosciuto l'obbligo di gestire gli Appalti Pubblici e, più in generale, gli Acquisti Pubblici, secondo i Criteri Ambientali Minimi (il cosiddetto Green Public Procurement). Non solo quindi per la costruzione di un edificio, ma anche, perfino sugli acquisti di carta per le fotocopie, o di assegnazione del bando di servizio mensa.
In questo caso, quindi, il committente ha l'obbligo di privilegiare nella scelta quegli operatori in possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001, concedendogli incrementi premianti, cioè quegli operatori che, possedendo questa certificazione ISO 14001, dovrebbero ragionevolmente avere cura di rispettare l'Ambiente, direttamente o indirettamente.
L'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori deve poi, secondo quanto espresso nel par.2.6.1 del decreto CAM, privilegiare quel professionista che dispone di competenze ambientali ed energetiche certificate secondo la norma ISO 17024 sotto accreditamento. In tale modo è ragionevole attendersi che il "regista" del processo assicuri un processo davvero sostenibile. In passato infatti imprese regolarmente certificate ISO 14001 di fatto non assicuravano una gestione sostenibile, in quanto il "regista del processo" spesso non era formato per controllare i processi dal punto di vista della sostenibilità (=ricorso a materiali riciclati, demolizione selettiva, avvio a recupero dei materiali demoliti). Ancora una volta il professionista tecnico è interprete, arbitro, attuatore o ispiratore e non più semplicemente collettore di informazioni adeguate, pertinenti e utili alla causa finale dell'opera.
In questo caso, sta cambiando il tipo di incognite che il professionista tecnico gestisce nel sistema, le grandezze che gestisce non sono più solo la resistenza meccanica e la stabilità, il comportamento in caso di incendio, il risparmio energetico, la durabilità, ma anche l'uso sostenibile delle risorse naturali (il cosiddetto 7° requisito di base delle opere). In questo modo la certificazione aiuta il professionista tecnico a leggere altre grandezze che finora gli erano meno note poichè rappresenta un sistema di misura e un insieme di grandezze di riferimento che consentono al professionista tecnico di misurare e contabilizzare alcune proprietà dei materiali e dei processi, di cui finora non gli veniva chiesto conto.
Le certificazioni sono infatti anche alla base della contabilizzazione chiesta al professionista tecnico per verificare l'applicazione dei criteri di sostenibilità espressi nei documenti di riferimento.
Il decreto CAM, emanato nel dicembre 2015 ("Collegato Ambientale") e aggiornato con il DM 11.10.2017 e la norma ISO 14021 sono gli strumenti più utili di cui tener conto.
Tra i problemi che i tecnici sono chiamati ad affrontare, l'introduzione della sostenibilità diventa un'opportunità per consentire ai tecnici di porsi, ancora una volta, forti del loro bagaglio logico e metodologico, come attori centrali nell'evoluzione dell'economia nazionale, sia qualora gestiscano l'ufficio della Pubblica Amministrazione, in qualità di Responsabili del Procedimento, sia qualora ricoprano il ruolo di Progettista e Direttore dei Lavori, sia qualora conducano l'impresa installatrice, sia qualora fabbrichino i prodotti.
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri ambientali minimi rappresenta l'approccio tecnico per emendare la filiera degli Acquisti Pubblici dalla spirale dissennata e "atecnica"del massimo ribasso. Un approccio logico ed utile per selezionare, classificare e premiare.
Il tema dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri ambientali minimi viene declinato attraverso i termini ambientali richiamati dal DM. 11 ottobre 2017. Progettisti, produttori, imprese possono anche riferirsi ai termini ambientali, peraltro non esaustivi, già espressi nella norma internazionale ISO 14021. La norma ISO 14021 è la base per la redazione della asseverazione ambientale redatta per un prodotto, che un ente di certificazione poi convalida.
L'asserzione redatta dall'azienda deve essere convalidata da un ente di certificazione, il progettista e direttore dei lavori è chiamato a riceverla, analizzarla, interpretarla, inserirla alla base del computo di "sostenibilità" associato all'opera, aggregandone i dati secondo il protocollo ITACA, redatto sulla base delle esigenze italiane, o sulla base di altri protocolli di sostenibilità, come l'americano Leed, o l'inglese BREAM.
Nei diversi protocolli di sostenibilità cambiano "l'algoritmo" di aggregazione, i pesi da attribuire, etc... Occorre decidere qual è il modello che veste meglio la specifica realizzazione... sicuramente il modello ITACA rappresenta un miracolo tutto italiano, molto equilibrato, un abito su misura italiano.

Il D.M. 11.10.2017 prevede che:
• Gli appaltatori devono adottare sistemi di gestione ambientali certificati secondo la norma ISO 14001 da un Organismo di valutazione accreditato, come ABICert (art. 2.1); tale obbligo può essere stabilito dalla stazione appaltante anche per gli studi di ingegneria.
• I produttori devono presentare una "asserzione ambientale auto-dichiarata" in conformità alla norma ISO 14021, che attesti una caratteristica del prodotto, o la rispondenza ad un criterio, e la cui conformità alla norma sia validata da un Organismo di valutazione, o adottare sistemi analoghi più complessi, come EPD o REMade in Italy.
L'attività più ricorrente a riguardo e sicuramente quella da raccomandare la convalida di asserzioni ambientali autodichiarate in base alla norma ISO 14021 sui più diversi prodotti, dal calcestruzzo ai laterizi, al conglomerato bituminoso. Le convalide più ricorrenti sono quelle sul contenuto di riciclato, diffuse anche quelle sulla distanza di approvvigionamento.
Sicuramente la filiera delle costruzioni con un uso consapevole e pertinente delle certificazioni potrà prevenire usi impropri e incongrui connessi ad un'adozione inconsapevole della "certificazione a tutti i costi" che potrebbe non rappresentare la funzionalità primaria connessa alla prestazione dei prodotti e del costruito. Non sarebbe infatti logico proporre l'adozione di certificazioni troppo complesse che peraltro potrebbero non sempre corrispondere alle reali caratteristiche dei componenti cui si riferiscono. Viceversa, ingegneri, architetti e geometri informati possono leggere e giudicare consapevolmente i documenti di accompagnamento dei materiali come le etichette CE, le Dichiarazioni di Prestazione, i certificati CE emessi dagli enti di certificazione notificati, interpretando congruamente il proprio ruolo tecnico ed attuando i principi ispiratori dei legislatori.
Non va omesso che un giusto e consapevole aggiornamento sulle certificazioni rappresenta una grande opportunità di rilancio del ruolo del professionista tecnico nell'economia nazionale e soprattutto nelle costruzioni, anche alla luce del recente aggiornamento del protocollo ITACA: una modalità di affermazione dell'industria italiana delle costruzioni e dei tecnici che vi operano, da declinare in un'ottica di sostenibilità.