Il fresato d’asfalto e la marcatura CE

Alla domanda "il fresato d'asfalto deve essere marcato CE?" la risposta non è ne SI ne NO ma DIPENDE!
Iniziamo da questa affermazione e proviamo a ragionare per fare chiarezza su questo tema che risulta apparentemente semplice ma su cui difficilmente si trovano elementi documentali chiari e completi

L'obbligo di marcare CE o meno il fresato d'asfalto, è sicuramente legato all'uso che si vuole fare di tale "prodotto". Per chiarire attraverso esempi pratici, dobbiamo fare delle premesse e delle ipotesi. Le premesse riguardano la legislazione applicabile sia nazionale sia comunitaria.
Il primo riferimento normativo che va richiamato è sicuramente il Capitolo 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, in cui è stabilito che tutti i materiali e prodotti ad uso strutturale devono essere:
identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;

B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;

C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Occorre inoltre sottolineare che tutti gli usi previsti nella realizzazione di sovrastrutture stradali risultano di tipo strutturale, come ribadito nel D.M. 16.11.2009.
Giova peraltro ricordare che dal 01.07.2013 il Regolamento (UE) 305/2011 ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE richiamata al punto A del suddetto Capitolo 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovviamente datato.
Per quanto riguarda le ipotesi da considerare per inquadrare il contesto normativo applicabile si sceglie, per semplicità, di considerare il fresato come "rifiuto" (CER 17 03 02) gestito da un impianto autorizzato, in procedura semplificata, in relazione alla messa in riserva (R13) e recupero (R5).
Come conseguenza di tali ipotesi risulta applicabile il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05.02.1998 e s.m.i. che identifica al punto 7.6 le prescrizioni su come deve essere gestito il rifiuto fresato d'asfalto classificato con il codice CER 17 03 02.
Al punto 7.6 del D.M. 05.02.1998 viene descritta la tipologia di rifiuto, la sua provenienza (attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo), le caratteristiche del rifiuto (rifiuto solido costituito da bitume e inerti), ma soprattutto vengono definite le attività di recupero che identificano l'uso previsto della Materia Prima Seconda (MPS) prodotta dal recupero del fresato al fine di ottenere conglomerati bituminosi o materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
Nello specifico si configurano tre attività di recupero:
A) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];
B) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al suddetto decreto) [R5];
C) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al suddetto decreto [R5].

In relazione a questi tre casi vediamo quando e come è applicabile la marcatura CE.
Nel caso A il fresato può essere utilizzato per produrre conglomerato bituminoso vergine. Il conglomerato bituminoso è soggetto a marcatura CE in conformità ad una delle norme della serie EN 13108 che vanno dalla 1 alla 7. Tali norme sono Norme Armonizzate in quanto pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e in riferimento al fresato impongono l'applicazione della norma EN 13108-8.
Tale norma è una specifica tecnica, non è Norma Armonizzata, non essendo pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e pertanto non implica l'applicazione della marcatura CE al fresato utilizzato nei conglomerati bituminosi. Questo non vuol dire che il fresato utilizzato nei conglomerati bituminosi non deve essere qualificato; la norma EN 13108-8 specifica metodi e modalità per designare il fresato affinché possa essere utilizzato correttamente nei conglomerati bituminosi. In particolare al punto 3.2.3 della EN 13108-8 viene specificato come deve essere designato il fresato; U RA d/D rappresenta la codifica da assegnare al fresato dopo aver eseguito le prove di laboratorio previste, in cui:
U si ricava eseguendo la granulometria del fresato tal quale in cui sono presenti agglomerati di bitume e aggregati;
RA è l'acronimo di Reclaimed Asphalt che letteralmente si traduce come asfalto rigenerato e sta ad indicare la MPS prodotta dal recupero del rifiuto fresato;
d/D rappresenta la classe granulometrica dell'aggregato componente il fresato che si ottiene effettuando l'analisi granulometrica dopo aver estratto il bitume residuo dal fresato.
La norma EN 13108-8 riporta come esempio il caso di un 40 RA 0/8 che rappresenta un conglomerato bituminoso di recupero, il cui aggregato ha una dimensione allo staccio superiore di 8 mm e le particelle del conglomerato bituminoso hanno una dimensione massima di 40 mm. La stessa norma indica anche le modalità di determinazione e dichiarazione del contenuto di legante residuo e indica le modalità e il numero di campioni da analizzare.

Nel caso B la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali con fresato, è subordinata alla sola esecuzione del test di cessione senza nessun processo di produzione o di trasformazione. In questo caso non possiamo parlare di un prodotto e la marcatura CE non risulta applicabile.

Nel caso C si parla di un processo di produzione di materiale per costruzioni stradali attraverso le fasi di macinazione, selezione con separazione delle frazioni indesiderate ed eventuale miscelazione con materia inerte vergine. In presenza di un processo di produzione, il Fabbricante può attuare un Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica in coerenza alla norma EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade" che è Norma Armonizzata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e marcare CE il fresato. Senza scendere nei dettagli della norma, va chiarito che la marcatura CE, in questo caso e per questo uso specifico, viene attribuita a materiali identificati come Aggregati Riciclati e sulla base del processo da cui sono ottenuti è ragionevole aspettarsi di trovare nell'etichetta CE e nella DoP un valore Ra95 come risultato della classificazione degli aggregati grossi riciclati in conformità alla EN 933-11.
Chiarite le modalità di qualificazione del fresato in base all'uso previsto, occorre ricordare che il concetto di conformità è diverso dal concetto di idoneità. Un materiale per costruzioni stradali è conforme alla norma armonizzata EN 13242 se il Fabbricante ha attuato un Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica e ha dichiarato le prestazioni nell'etichetta CE e nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), risulta invece idoneo se rispetta i requisiti prestazionali per la specifica applicazione. Tali requisiti sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto o li possiamo trovare in norme tecniche come la UNI 11531-1 "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture. Criteri per l'impiego dei materiali. Terre e miscele di aggregati non legati".
La norma UNI 11531-1 specifica i requisiti prestazionali minimi per i materiali per costruzioni stradali suddividendoli in funzione dello stato componente la sovrastruttura stradale.
In particolare, per i diversi strati, si nota che il contenuto massimo di fresato, indicato come Ra, viene limitato ai seguenti valori:

Corpo del rilevato Ra 30-  contenuto di fresato < 30%
Sottofondo Ra 10-             contenuto di fresato < 10%
Fondazione Ra 5-              contenuto di fresato < 5%

Ricordando che, per quanto su esposto, da un fresato marcato CE in conformità alla EN 13242 ci si aspetta una classificazione pari a Ra95 (contenuto di fresato > 95%), si capisce bene che tale fresato risulta conforme ma non risulta idoneo!
In conclusione va sottolineato che il fresato rappresenta una risorsa, non deve essere smaltito in discarica, ma deve essere correttamente recuperato, qualificato e utilizzato. L'ipotesi di recupero in procedura semplificata, limita i possibili riutilizzi, ma nuovi scenari si possono aprire con le attività di recupero in procedura ordinaria.